Art. 3.
(Associazioni di musica popolare).

      1. Ai fini della presente legge, la qualifica di «associazione di musica popolare» è attribuita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta dei soggetti interessati, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione, del possesso del requisito di cui al comma 2, lettera g).
      2. I requisiti dell'associazione per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1 sono:

          a) avere uno statuto con i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;

          b) avere un numero di coristi o strumentisti non inferiore a dieci;

          c) usare un abito tradizionale;

          d) stabilire un calendario annuale che prevede un numero minimo di otto manifestazioni;

          e) disporre di una sede per l'attività d'insegnamento e per le prove;

          f) avere un direttore artistico;

          g) essere in possesso del riconoscimento quale formazione di interesse e di utilità sociale da parte del consiglio del comune ove ha sede.

      3. La qualifica di cui al comma 1 è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su richiesta

 

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dell'associazione, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione stessa.